Il lavoro nella Costituzione:
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Ed ecco il valore del lavoro, come attributo indispensabile della persona, proprio perché essa possa svilupparsi e realizzarsi. Un valore chiaramente espresso nell’art. 1, che fa del lavoro, addirittura, il fondamento della Repubblica.
Carlo Smuraglia, introduzione a “La Costituzione della Repubblica Italiana” – ANPI, 2015 https://www.anpi.it/media/uploads/files/2015/09/costituzione_anpi.pdf
La dignità sociale del lavoro è una pietra angolare del nostro edificio costituzionale:
“Fino a che non c’è la possibilità per ogni uomo di lavorare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa eguaglianza di fatto, in cui ci sia una eguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale”. Piero Calamandrei
gli articoli 2, 3 e 4
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il contributo della prof.ssa Paola Marsocci, docente universitario di Diritto Costituzionale alla I università di Roma “La Sapienza”.
l'Art. 35:
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.